Comune di Benna - Imposta Unica Comunale - IUC

venerdì 03 maggio 2024    
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I.M.U. 2020

INFORMATIVA IMU

anno 2020

LE ALIQUOTE PER L’ANNO 2020

Ø  Aliquota per abitazione principale e pertinenze: 0,5  per cento

Ø  Aliquota generale: seconde case e altre tipologie d’immobili (fabbricati, aree edificabili) 0,91 per cento

Ø  Aliquota terreni: 0.86 per cento

Ø  Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1  per cento

L’IMU delle seconde case, dei negozi e del­le aree fabbricabili e dei terreni  andrà versata interamente al Comune, utilizzan­do i medesimi codici tributo dell'anno scorso.

Vediamo alcune regole generali per l’applicazione dell’imposta:

NULLA E' DOVUTO QUALORA L'IMPORTO TOTALE ANNUO DA VERSARE SIA INFERIORE AD € 6.00.

L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili.

Sono esenti dal pagamento dell'Imu i possessori dell'abitazione principale escluse le categorie A/1, A/8 e A/9.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria:

- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.”

- i fabbricati rurali ad uso strumentale all’attività agricola

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

CHI DEVE PAGARE?

Soggetti passivi dell’imposta (coloro che sono tenuti al pagamento) sono i proprietari di immobili, ovvero i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non sono residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

L’assegnazione della casa coniugale, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione; il soggetto passivo sarà quindi il coniuge assegnatario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

COME SI CALCOLA L’IMPOSTA?

Coefficienti di moltiplicazione

Le rendite degli immobili attribuite dal catasto, devono essere rivalutate del 5 per cento, e per calcolare il valore imponibile alle diverse categorie catastali si dovranno applicare i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati del gruppo A (prima e seconda casa), esclusa la A/10, e le categorie C/2, C/6 e C/7 (pertinenze);
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (uffici pubblici, scuole, ospedali) e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
  • 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad esempio, opifici, alberghi, case di cura), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale  D/5; 80per i fabbricati classificati nella categoria catastale D5;
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

La base imponibile viene ridotta del 50% per gli immobili di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. 42 del 2004. E’ altresì ridotta del 50% la base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d’imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

L'esenziome è prevista per  terreni condotti da  coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Per le aree fabbricabili  i valori sono quelli stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n.76 del 30.11.1999 confermata con delibazione G.C. n.46 del 25.10.2002.

Abitazione principale

Per abitazione principale s’intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

1.     E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo .

L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa (unità immobiliare e pertinenze nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota agevolata e la detrazione relative all’abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in quanto classificato in  categoria A1, A8 o A9, si detraggono Euro 200.00 (duecento/00) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi  proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per l’agevolazione del 50 % sugli immbili concessi in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea retta di primo gardo, vedi IUC novità 2016

QUANDO E COME SI DEVE PAGARE?

Versamento:

L’ imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta. In caso fossero festivi le scadenze sono prorogate al primo giorno feriale.

Il pagamento in acconto potrà essere eseguito esclusivamente con modello F24, il codice del Comune di Benna è A784,  i codici tributi  sono reperibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate:

      

DESCRIZIONE

COD. TRIB.

IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - Comune

3912

IMU - imposta municipale propria per i terreni - Comune

3914

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – Comune

3916

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Comune

3918

IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO

3925

IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

3930

DICHIARAZIONE IMU

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l’apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compati

Si specifica che questo Ente non è responsabile degli eventuali errori di calcolo e di versamento derivanti dall'inserimento di dati non esatti o da errate interpretazioni della procedura o della normativa


 
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