INFORMATIVA IMU
anno 2020
LE ALIQUOTE PER LANNO 2020
Ø Aliquota per abitazione principale e pertinenze: 0,5 per cento
Ø Aliquota generale: seconde case e altre tipologie dimmobili (fabbricati, aree edificabili) 0,91 per cento
Ø Aliquota terreni: 0.86 per cento
Ø Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,1 per cento
LIMU delle seconde case, dei negozi e delle aree fabbricabili e dei terreni andrà versata interamente al Comune, utilizzando i medesimi codici tributo dell'anno scorso.
Vediamo alcune regole generali per lapplicazione dellimposta:
NULLA E' DOVUTO QUALORA L'IMPORTO TOTALE ANNUO DA VERSARE SIA INFERIORE AD 6.00.
Limposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili.
Sono esenti dal pagamento dell'Imu i possessori dell'abitazione principale escluse le categorie A/1, A/8 e A/9.
A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dallimposta municipale propria:
- i fabbricati costruiti e destinati dallimpresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- i fabbricati rurali ad uso strumentale allattività agricola
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
CHI DEVE PAGARE?
Soggetti passivi dellimposta (coloro che sono tenuti al pagamento) sono i proprietari di immobili, ovvero i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non sono residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
Lassegnazione della casa coniugale, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione; il soggetto passivo sarà quindi il coniuge assegnatario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
COME SI CALCOLA LIMPOSTA?
Coefficienti di moltiplicazione
Le rendite degli immobili attribuite dal catasto, devono essere rivalutate del 5 per cento, e per calcolare il valore imponibile alle diverse categorie catastali si dovranno applicare i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati del gruppo A (prima e seconda casa), esclusa la A/10, e le categorie C/2, C/6 e C/7 (pertinenze);
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (uffici pubblici, scuole, ospedali) e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (ad esempio, opifici, alberghi, case di cura), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 80per i fabbricati classificati nella categoria catastale D5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
La base imponibile viene ridotta del 50% per gli immobili di interesse storico o artistico di cui allart. 10 del D.Lgs. 42 del 2004. E altresì ridotta del 50% la base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dellanno durante il quale sussistono dette condizioni.
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno dimposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.
L'esenziome è prevista per terreni condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
Per le aree fabbricabili i valori sono quelli stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n.76 del 30.11.1999 confermata con delibazione G.C. n.46 del 25.10.2002.
Abitazione principale
Per abitazione principale sintende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
1. E considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente allunità ad uso abitativo .
Limposta municipale propria non si applica al possesso dellabitazione principale e delle pertinenze della stessa (unità immobiliare e pertinenze nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi laliquota agevolata e la detrazione relative allabitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
Dallimposta dovuta per lunità immobiliare adibita ad abitazione principale, in quanto classificato in categoria A1, A8 o A9, si detraggono Euro 200.00 (duecento/00) rapportate al periodo dellanno durante il quale si protrae tale destinazione. Se lunità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per lagevolazione del 50 % sugli immbili concessi in comodato duso gratuito ai parenti in linea retta di primo gardo, vedi IUC novità 2016
QUANDO E COME SI DEVE PAGARE?
Versamento:
L imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta. In caso fossero festivi le scadenze sono prorogate al primo giorno feriale.
Il pagamento in acconto potrà essere eseguito esclusivamente con modello F24, il codice del Comune di Benna è A784, i codici tributi sono reperibili sul sito dellAgenzia delle Entrate:
DESCRIZIONE |
COD. TRIB. |
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - Comune |
3912 |
IMU - imposta municipale propria per i terreni - Comune |
3914 |
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili Comune |
3916 |
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Comune |
3918 |
IMU imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D STATO |
3925 |
IMU imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D INCREMENTO COMUNE |
3930 |
DICHIARAZIONE IMU
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con lapposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compati
Si specifica che questo Ente non è responsabile degli eventuali errori di calcolo e di versamento derivanti dall'inserimento di dati non esatti o da errate interpretazioni della procedura o della normativa