Comune di Benna - Matrimonio

venerdì 03 maggio 2024    
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Matrimonio

Per contrarre matrimonio (sia con rito civile che con rito religioso) occorre fare richiesta di pubblicazioni presso il Comune dove uno degli sposi è residente.

Requisiti

A chi è rivolto

Possono contrarre matrimonio:

- le cittadine ed i cittadini maggiorenni, di stato libero, che non siano legati fra loro da vincoli di parentela, affinità, adozione e affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile;

- le cittadine ed i cittadini dai 16 ai 18 anni, provvisti dell'autorizzazione del Tribunale dei Minorenni;

- le cittadine ed i cittadini già sposati, che hanno ottenuto la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.

Come si ottiene

Termini, scadenze, modalità di presentazione della domanda

Per effettuare le pubblicazioni è necessario concordare preventivamente un appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile. La richiesta della pubblicazione deve essere effettuata da entrambi gli sposi presentandosi personalmente (o tramite persona che ha ricevuto l'incarico con procura speciale) all'Ufficio di Stato Civile, dove verranno rese le dichiarazioni e firmato il verbale.

Documenti da presentare

- richiesta di pubblicazione del Parroco in caso di matrimonio cattolico;

- richiesta del Ministro di Culto con l’attestazione della nomina da parte del Ministero dell’Interno, per i culti ammessi escluso alcuni culti per cui è necessario chiedere informazioni più dettagliate;

- decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione; - decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (articolo 87 del Codice Civile);

- decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (articolo 89 del Codice Civile); - decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio dei minorenni.

Documenti da presentare per i CITTADINI STRANIERI:

- passaporto o documento di identità personale (permesso di soggiorno per presa visione);

- nulla-osta al matrimonio (documento necessario al cittadino straniero per contrarre matrimonio in Italia).Il nulla-osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero; deve inoltre riportare che lo straniero può contrarre matrimonio in Italia con il cittadino (seguono le generalità) Il nulla-osta può essere rilasciato: - dall’Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana che ha sede nella città in cui ha sede il Consolato straniero che ha rilasciato il documento oppure dall’Autorità competente del proprio Paese; in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall’Ambasciata italiana all’estero.

Importante: se il nulla-osta non contiene i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità, occorre anche l'atto di nascita rilasciato dal Paese d'origine, tradotto e legalizzato.

La convenzione di Monaco del 5.9.1980 prevede la possibilità di sostituire il Nulla-osta con un certificato di capacità matrimoniale, esente da legalizzazione, che viene rilasciato dall’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del proprio Paese. Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione sono: Austria, Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia.

Cittadini statunitensi:

In sostituzione del Nulla-osta vengono richiesti i seguenti documenti:

- atto di notorietà attestante che, per le leggi cui il cittadino è sottoposto nel proprio Paese può contrarre matrimonio.

Per tale atto occorre presentarsi con due testimoni avanti ad un’autorità italiana competente (Cancelleria del Tribunale, Notaio, Autorità Consolare italiana all’estero);

- dichiarazione giurata resa presso il Consolato Statunitense in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura competente.

Cittadini australiani:

in sostituzione del nulla-osta sono richiesti i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano alla competente Autorità consolare australiana in Italia, dalla quale deve risultare che giuste le leggi a cui è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del console deve essere legalizzata presso la competente Prefettura.

- 2) Atto di nascita, certificato di stato libero rilasciati dalle competenti Autorità in Australia dai quali risulti la prova che giuste le leggi a cui l’interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. Qualora i documenti di cui al punto 2) non siano disponibili, l’interessato deve presentare un atto notorio (consiste in una dichiarazione giurata resa dall’interessato in presenza di quattro testimoni) redatto davanti all’Autorità italiana competente (All’estero il Console Italiano), da cui risulti che in base alle leggi vigenti in Australia, nulla osta al matrimonio che egli intende contrarre in Italia.

Se il cittadino è residente o domiciliato in Italia, è soggetto alla pubblicazione di matrimonio, e deve produrre anche l’atto di nascita rilasciato dal Paese di origine, tradotto e legalizzato, nel caso in cui il nulla osta non contenga i dati relativi alla nascita , alla paternità e maternità.

Se lo straniero non conosce la lingua italiana deve farsi assistere da un interprete sia al momento della presentazione dei documenti sia all’atto dell’ eventuale richiesta di pubblicazioni e della celebrazione del matrimonio, munito di un documento d’identità.

Costi e modalità di pagamento

L'atto di pubblicazione è soggetto al pagamento di un'imposta di bollo pari a € 14,62 (€ 29,24 se uno degli sposi non è residente nel comune di Benna ed è quindi necessario richiedere la pubblicazione ad un altro Comune o all'estero).

Tempi e iter della pratica

Le pubblicazioni devono rimanere affisse nella casa comunale per 8 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo alla sottoscrizione del verbale + 3 giorni per eventuali opposizioni . Dal  giorno seguente (8+3) compiute le pubblicazioni può essere celebrato il matrimonio.

Il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dal compimento delle pubblicazioni; scaduto tale termine si considerano le pubblicazioni come mai avvenute.                                                                                                                             

Sono soggetti all’obbligo delle pubblicazioni anche i cittadini stranieri, residenti o domiciliati che  vogliono contrarre matrimonio  civile o religioso in Italia.

Segnalazioni e precisazioni

Il regime della comunione dei beni è per legge automatico. La scelta del regime di separazione dei beni, per i matrimoni civili, va fatta all'Ufficiale di Stato Civile, mentre per i matrimoni religiosi, va fatta al Ministro di Culto. Per cambiare successivamente la scelta del regime patrimoniale, occorre un atto stipulato da un notaio.

 
 
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